Art. 4.
(Segreto).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente, con deliberazione motivata.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
      3. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 2.
      4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.